PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PEDOFILIA

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
      3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 600-ter.1. - (Distrazione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il

 

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fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente».

      2. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE

Art. 3.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale, le parole: «si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se» sono soppresse.

Art. 4.

      1. All'articolo 282 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il giudice, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis,

 

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600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa».

Art. 5.

      1. All'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».

      2. All'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».

      3. Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».

 

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Art. 6.

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Si procede sempre con incidente probatorio all'esame di persona minore degli anni sedici vittima del reato».

      2. Al comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale, le parole: «Nel caso di indagini che riguardano le ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.

Art. 7.

      1. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, che può essere affiancato da un familiare del minore, nei casi in cui quest'ultimo sia vittima dei reati per cui si procede»;

 

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          b) al comma 4-bis, le parole: «, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario,» sono soppresse;

          c) al comma 4-ter, le parole: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.